CONDIVIDERE IMMAGINI TROVATE ONLINE, COSA SI RISCHIA
In collaborazione con Avv. Testa
“Buongiorno Avvocato, sono titolare di una pizzeria e ho anche un sito internet per farmi pubblicità. Ricevo una lettera da uno studio legale che mi chiede alcune migliaia di euro perché secondo loro ho utilizzato sul mio sito l’immagine di una pizza scattata da un loro cliente e sulla quale affermano di avere il diritto di autore. A me pare una semplice pizza e sulla foto non c’è scritto nulla sull’autore. Come devo comportarmi?”
Caro lettore,
non è la prima volta che mi capita di imbattermi in una vicenda del genere.
Sembra infatti che alcuni studi legali e alcune società specializzate abbiamo iniziato a mandare in serie delle diffide, affermando presunti diritti d’autore su immagini di siti internet tenuti da piccole imprese e chiedendo risarcimenti.
La materia non è per nulla semplice, in quanto occorre effettuare una distinzione tra opere fotografiche, fotografie semplici e mere riproduzioni
Le opere fotografiche sono espressamente tutelate dall’art. 2 n. della legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941) e sono considerate opere d’arte a tutti gli effetti, al pari di dipinti o sculture.
In quanto opere d’arte, l’autore possiede su tali foto un diritto morale a vedersi riconosciuto come autore, nonché un diritto patrimoniale, in forza del quale è l’unico a poterle sfruttare economicamente, ad esempio consentendo che esse siano utilizzate a fini pubblicitari, dietro pagamento di un corrispettivo. In caso di violazione del diritto sull’opera fotografica, l’autore può chiedere un risarcimento.
La legge sul diritto d’autore prevede però, all’art. 87, due ulteriori tipologie di fotografie.
In particolare, al comma 1 dell’art. 87 sono menzionate le cosiddette fotografie semplici, definite come “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”.
Il successivo comma 2 dello stesso articolo esclude però, dalla definizione di fotografie semplici, le mere riproduzioni, da intendersi come “fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”.
Le fotografie semplici hanno anche loro una forma di tutela, in quanto su di esse l’autore ha, nei venti anni successivi allo scatto, un diritto esclusivo di riproduzione e diffusione. La violazione di tale diritto comporta la possibilità per l’autore di domandare il risarcimento dei danni.
Il diritto esclusivo sulle fotografie semplici ha però un limite. Infatti, ai sensi dell’art. 90 della legge sul diritto d’autore, gli esemplari della fotografia devono riportare il nome del fotografo o della ditta di cui il fotografo è dipendente o committente, la data e l’anno di produzione. Se le fotografie semplici non riportano le suddette indicazioni, la loro riproduzione è lecita per chiunque e non sono dovuti compensi all’autore, salvo che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.
Le mere riproduzioni, previste al comma 2 del sopra menzionato art. 87, non hanno invece nessuna forma di tutela, in quanto prive di qualsiasi contributo personale dell’autore. Esse sono quindi liberamente utilizzabili da chiunque, salvo dal loro uso non derivi la violazione di altri limiti legislativi, quali ad esempio il diritto alla privacy
E’ pertanto fondamentale distinguere le opere fotografiche dalle fotografie semplici e dalle mere riproduzioni. L’autore ha infatti sempre un diritto esclusivo sulle opere fotografiche, mentre per le fotografie semplici il diritto è riconosciuto solo se sulla foto sono riportati nome dell’autore, data e anno di pubblicazione; per le mere riproduzioni non è prevista nessuna tutela.
La distinzione tra le tre tipologie è però complessa e opinabile, in quanto connotata da valutazioni ampiamente discrezionali
La giurisprudenza ha infatti affermato che la distinzione tra opere fotografiche e fotografie semplici risiede “nella capacità creativa dell’autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata” (Tribunale di Milano Sez. Imprese, 23 aprile 2020; conforme Tribunale Roma, 22 giugno 2022). In sintesi, dunque, è opera fotografica quella che ha un connotato artistico e creativo tale da distinguerla dalla massa delle altre fotografie, rendendola un’opere d’arte.
E’ invece fotografia semplice quella in cui è comunque individuabile un contributo personale dell’autore, anche se non di tale intensità e portata da far assurgere la fotografia a opera d’arte. E’ infine mera riproduzione la pura e semplice rappresentazione della realtà, in cui l’autore non riversa nulla di sé: ad esempio, sono mere riproduzioni le foto presenti sui documenti di identità o le scansione di documenti burocratici.
Quindi la distinzione risiede negli occhi di chi guarda e nel proprio gusto personale, in quanto ciò che per alcuni è opera d’arte, per altri potrebbe essere una semplice fotografia. Ancor più labile è poi la differenza tra fotografia semplice e mera riproduzione, in quanto si tratta di determinare se la fotografia presenti un contributo pur minimo dell’autore o sia un’asettica rappresentazione della realtà.
Le richieste di risarcimento danni, che a volte vengono ricevute da chi pubblica fotografie sul suo sito internet, si basano su queste valutazioni estremamente soggettive, capaci di lasciare ampi margini di incertezza.
Tornando così al suo caso, caro lettore, ritengo non sia ravvisabile una violazione del diritto d’autore.
Da quel che mi descrive, infatti, la foto della pizza che le viene contestata non è certo un’opera d’arte, né è possibile individuare l’autore tramite la fotografica, per cui non si applica la tutela prevista dalla legge per le fotografie semplici. In ogni caso, dal momento che ha ricevuto la contestazione, il mio consiglio è di rimuovere la fotografia dal suo sito e rivolgersi a un avvocato di sua fiducia, per valutare nel dettaglio le azioni più opportune a sua difesa.
Avv. Filippo Testa